top of page

Diritto internazionale

Diritto internazionale

​

Il diritto internazionale, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.

Esso non deve essere confuso con il Diritto internazionale privato, il quale, nonostante l'appellativo di internazionale, è l'insieme delle norme di diritto interno (quindi, proprie di un ordinamento statale, e promulgate con le modalità previste dall'ordinamento dello Stato stesso) che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Per completezza si ricorderà come le norme concordate fra gli Stati per l'uniforme regolazione del Diritto internazionale privato (ovvero tramite trattati e convenzioni internazionali) facciano invece parte del Diritto internazionale pubblico, trattandosi di norme che coinvolgono l'attività di organi statuali.

​

Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico.
Mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso) la fine della seconda guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale. Con tutti i suoi limiti, Norimberga creò un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità: si afferma l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza.


Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità (nella definizione rientrano praticamente qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione.


Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati.


Il Diritto internazionale è suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato.

​

Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio)

​

Proprio a causa dell'anarchia della comunità internazionale, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale.

Il diritto convenzionale si basa invece sulle convenzioni e sui trattati liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con una importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali il trattato stesso è considerato nullo.

Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente alle consuetudini internazionali in materia.

Fonti

·    Consuetudine: comportamento costantemente e uniformemente ripetuto nel tempo, nella convinzione della sua obbligatorietà.Per aversi una consuetudine è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali: - "diuturnitas"(prassi) ovvero il protrasi nel tempo di un determinato comportamento,- "opinio iuris sive necessitatis" ovvero la convinzione da parte degli Stati della giuridica obbligatorietà di un determinato comportamento.

·    Accordi

·    Fonti previste da accordo: atti di un'organizzazione internazionale, ad esempio le Direttive e i Regolamenti della Comunità Europea o le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, alcuni dei quali sono atti di soft law.

Soggetti

​

·    Gli Stati che soddisfino i requisiti della effettività e della indipendenza (intendendosi lo stato nella sua accezione di Stato-Organizzazione, ossia l'insieme dei governanti e degli apparati di governo);

·    Le Organizzazioni Internazionali, tra le quali in particolare l'ONU, i suoi Organi Ausiliari e le Organizzazioni collegate.

·    La Santa Sede (da non confondersi con lo Stato della Città del Vaticano) e, solo secondo una minoranza di studiosi.

·    I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo di un territorio e di una popolazione, pur non avendone il controllo formale, come ad es. gli Insorti. Mentre per quanto attiene ai movimenti di liberazione a questi non è conferita una vera e propria personalità giuridica quanto il diritto di prendere parte alle riunioni internazionali che trattano di autodeterminazione dei popoli.

 

I contenuti del diritto internazionale pubblico

​

·    Il c.d. diritto consuetudinario cogente, detto anche ius cogens

·    Le altre consuetudini internazionali, tra le quali si segnala in particolare la consuetudine "pacta sunt servanda"

·    Gli accordi "universali", fra i quali le dichiarazioni internazionali dei diritti

·    Gli accordi "regionali"

·    Gli accordi "bi- e multilaterali"

·    Le norme internazionali prodotte dalle Organizzazioni internazionali in applicazione del proprio Statuto o comunque di un accordo di delega degli Stati parte

 

L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale pubblico

​

·    L'adattamento automatico: si verifica allorché l'ordinamento interno di uno Stato effettua un rinvio mobile al diritto internazionale. In tal caso al mutare della norma di diritto internazionale muta anche l'ordinamento interno in misura corrispondente. Esempio di adattamento automatico è quello previsto dall'art. 10 della Costituzione italiana che rinvia a tutte le consuetudini di diritto internazionale.

·    L'adattamento a mezzo di recepimento integrale

·    L'adattamento a mezzo di ordine di esecuzione

 

Esistono in materia due procedimenti di adattamento: quello ordinario e quello speciale. L'ordinario prevede una riformulazione della norma internazionale mentre quello speciale un rimando alla stessa. Il ruolo dell'interprete differenzia ancora di più le due procedure e ed è molto diverso a seconda del procedimento adottato: mentre nel primo egli si troverà di fronte ad una norma che è del tutto simile alle altre norme dell' ordinamento statale nel secondo egli dovrà formulare una ricostruzione della norma internazionale e stabilire se la norma è ancora in vigore sul piano internazionale....

​

La funzione giurisdizionale internazionale

​

·    L'arbitrato fra Stati

·    L'arbitrato commerciale internazionale

·    I tribunali internazionali

·    In particolare: la Corte Penale Internazionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

·    Il ruolo del giudice interno nell'applicazione del diritto internazionale

 

La corte internazionale di giustizia è uno degli organi principali dell' ONU.

 

Essa opera secondo due procedimenti: quello in sede contenziosa e quello in sede consultiva. La prima prevede la risoluzione di una controversia sorta tra due o più stati mentre la seconda lì emanazione di un parere su qualsiasi questione giuridica. Possono adire la corte per quanto riguarda la sede contenziosa solo gli stati mentre in sede consultiva le organizzazioni internazionali.

​

​

bottom of page