Contenzioso e arbitrato
Contenzioso e arbitrato
In diritto, l'arbitrato è una modalità di soluzione stra-giudiziale (cioè senza ricorso a processo ordinario) delle controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente scelti dalle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivametne dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
L'Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri. Una prima grande classificazione si rinviene avendo attenzione alla modalità di svolgimento della procedura. Invero, se gli arbitri nel loro giudicare seguano le norme del Codice di Procedura Civile si di parla di arbitrato rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo. Ove invece gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura l'arbitrato sarà irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.
Inoltre l'arbitrato viene distinto in arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.
Vi sono tuttavia ulteriori distinzioni che occorre porre in essere oltre alla distinzione madre tra arbitrato rituale, o di diritto, e arbitrato irrituale.
In materia di arbitrato assume rilevanza la distinzione tra arbitrato interno ed arbitrato internazionale.
L'arbitrato internazionale, più precisamente detto arbitrato commerciale internazionale, al fine di non confonderlo con l'arbitrato tra stati, riguarda quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità; ad esempio tra parti una italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale.
Per il diritto interno l'arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero [Art. 830, terzo comma c.p.c.].L'importanza di questa distinzione è insita nel differente approccio compiuto dal Legislatore nazionale nei confronti degli interessi del commercio internazionale che hanno la necessità di vincoli e formalismi meno stringenti in materia di arbitrato.
In Italia la costituzione delle Camere Arbitrali è affidata dalla legge alle Camere di Commercio.Il lodo ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo inoltre può essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro quarto) al titolo VIII (artt. 806-840), che vieta di ricorrervi per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione".La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all'esito di un arbitrato (clausola compromissoria) deve essere espressa nel contratto (o in concorde atto distinto, compromesso) e non può mai essere presunta. Gli arbitri, poiché possono essere più d'uno, devono sempre essere in numero dispari affinché si abbia esito determinato dell'arbitrato (sia sempre possibile, cioè, una pronuncia presa a maggioranza semplice) ed anche nel caso che il contratto ne preveda un numero pari, spetta al presidente del tribunale nominarne un altro aggiuntivo.