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Brevetti e marchi

Brevetti e marchi

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Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

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I diritti possono essere ceduti a terzi, nel caso per esempio l'inventore non abbia le capacità industriali per poter sfruttare adeguatamente la sua invenzione. L'esistenza dei brevetti viene giustificata dal fatto che, grazie ai diritti di sfruttamento economico esclusivo, viene stimolata la produzione di nuove invenzioni, che diventeranno poi di pubblico dominio allo scadere del brevetto.

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In realtà, al momento della pubblicazione della domanda di brevetto, generalmente 18 mesi dopo il primo deposito, il pubblico viene a conoscenza della particolare invenzione, e del modo di implementarla.

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Per l'ottenimento ed il mantenimento del brevetto si corrisponde allo stato una certa somma. I brevetti possono essere definitivi o soggetti a rinnovo annuale per un certo periodo (di solito al massimo 20 anni, ma variabile a seconda degli stati). L'importo da versare per i rinnovi annuali di solito aumenta con l'avvicinarsi della scadenza, e questo fatto trova la propria giustificazione nel fatto di ritenere che l'inventore abbia avuto un tempo sufficiente per sfruttare commercialmente la propria invenzione e sia ormai tempo di consentire alla comunità di trarne maggiore vantaggio, consentendo a più soggetti, in concorrenza fra di loro, di realizzare i prodotti basati sulla nuova idea.

Gli inventori che non posseggono il denaro per brevettare le proprie costruzioni, come ad esempio Antonio Meucci, perdono la tutela brevettuale, e l'invenzione può essere attribuita ad un'altra persona che riesce a pagarne la rata, come avvenne nel caso di Alexander Graham Bell, che rivendicò l'invenzione del telefono.

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Va osservato che le modalità per la concessione dei brevetti variano grandemente da stato a stato. Nei paesi di scuola nordeuropea si effettua il cosiddetto esame di novità, a cura dei vari uffici brevetti per accertare, in via preventiva, che l'invenzione abbia i requisiti di brevettabilità richiesti, principalmente novità, attività inventiva e chiarezza. Nei paesi di scuola latina, fra cui l'Italia, l'esame è invece prevalentemente di tipo formale, mentre una valutazione sulla novità viene effettuato, in caso di controversie legali, a cura di un perito tecnico nominato dall'autorità giudiziaria.

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Negli Stati Uniti, pur esistendo un'accurata e vasta legislazione in materia brevettuale, vige il principio che, se un inventore può dimostrare in qualsiasi modo la paternità di un'invenzione, gli deve essere comunque riconosciuto un corrispettivo economico, indipendentemente dal fatto di aver effettuato il deposito nel modo formalmente previsto.

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Esistono accordi internazionali in forza dei quali è possibile ottenere la concessione di un brevetto in più stati effettuando un'unica domanda, come ad esempio la "Convenzione sulla concessione del brevetto europeo".

Esiste un'altra forma di brevetto, detta modello di utilità, contraddistinta dal fatto che il contenuto innovativo minimo richiesto può essere minore, riducendosi alla scoperta di una nuova applicazione di un principio già precedentemente noto.

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Brevetto italiano

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In Italia la normativa di base sui brevetti è stabilita dal Codice Civile, in particolare dal Titolo IX del Libro Quinto intitolato "Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali". Più specificamente l'articolo 2585 definisce l'oggetto del brevetto come segue:

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"Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [...]"

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Storicamente, però, in Italia la disciplina specifica della proprietà intellettuale ed industriale è sempre stata oggetto della legislazione speciale e, recentemente, la normativa in materia brevettuale è stata fatta confluire (unitamente a quella sui marchi, sui modelli e sul design registrati) nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). In particolare, è dedicata al brevetto per invenzione la Sezione IV del Capo I del citato Codice. Tuttavia, le invenzioni biotecnologiche sono separatamente disciplinate dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 3 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2006, n. 78) che ha finalmente attuato anche in Italia la direttiva europea n. 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

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In generale, per la brevettabilità, oltre all'industrialità dell'invenzione sono indispensabili i requisiti della novità e dell'attività inventiva. Ciò significa che il trovato oggetto dell'invenzione deve essere nuovo, e cioè non deve essere compreso nello stato della tecnica (v. art. 46 Codice della Proprietà Industriale). Inoltre, l'oggetto del brevetto deve essere frutto di attività inventiva nel senso che, agli occhi di una persona esperta del ramo, esso non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. art. 48 Codice della Proprietà Industriale).

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L'elenco di ciò che può costituire brevetto non è tassativo, ma può essere aperto a nuove tipologie di invenzioni, ad eccezioni di quelle espressamente indicate dalla legge. Queste comprendono:

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·    le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici

·    i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;

·    le presentazioni di informazioni

·    i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; possono però esserlo i prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, impiegati per

·    l'attuazione dei metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici: non costituisce invenzione il metodo, possono costituirla gli strumenti necessari alla sua applicazione.

·    le razze animali, eccezione fatta per i procedimenti microbiologici

 

L'autore ha i diritti esclusivi di disporre dell'invenzione e di commercio. Questi sono classificati come diritti patrimoniali dell'inventore, diritti cioè che possono essere oggetto di cessione, generalmente a titolo oneroso mediante contratto.

 

Differiscono invece dal diritto personale ad esser riconosciuto autore dell'invenzione che è un diritto intrasmissibile. L'autore deve fare richiesta di registrazione all'ufficio italiano brevetti che verifica i requisiti, il carattere di industrialità dell'invenzione la non contrarietà a leggi e registra il brevetto. La durata della tutela è ventennale ma può prescriversi anche anteriormente qualora il titolare non rinnovi il brevetto e se entro 3 anni dalla registrazione l'invenzione non è stata conclusa. Nel caso in cui l'invenzione dipenda da brevetto altrui non è possibile procedere alla registrazione se prima non si è avuta l'autorizzazione da parte dell'altro titolare. Se l'invenzione è creata nell'esecuzione di contratto di lavoro subordinato dal lavoratore questi ha diritto ad un equo compenso solo e soltanto se l'impresa per la quale lavora non remunera nello stipendio dell'inventore la sua attività inventiva. L'azione spettante a chi viola un brevetto industriale è quella di contraffazione.

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Brevetto europeo

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Istituito con la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973, riprendendo le indicazioni della Convenzione di Strasburgo del 1963.

Sebbene si parli di brevetto europeo come se fosse un titolo unitario, in effetti non è così: sia la domanda che l'esame sono infatti univoci, ma il titolo, una volta rilasciato, diventa una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati.

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I brevetti europei sono concessi dopo un'accurata ricerca dello stato della tecnica ed un esame di merito che ne verifica i requisiti di brevettabilità.

I requisiti principali di brevettabilità nel Diritto Brevettuale Europeo sono: la novità, l'attività inventiva (non ovvietà) e l'applicabilità industriale. Inoltre le rivendicazioni devono essere chiare e la descrizione deve permettere la riproducibilità dell'invenzione.

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Il Brevetto Comunitario Europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole per l'intero territorio della Comunità Europea. Questo brevetto è stato istituito con la Convenzione di Lussemburgo, sottoscritta il 15 dicembre 1975 (da tutti quelli che allora erano gli stati membri C.E.). Non è però mai entrata in vigore, per le resistenze di determinati Paesi (Danimarca ed Irlanda su tutti) manifestate dopo la sottoscrizione. Nel corso degli anni numerosi sono stati tentativi di superare la situazione di stallo, legata soprattutto alattribuzione esclusiva al giudice comunitario della competenzaa decidere sulla nullità del brevetto. Questo problema è stato superato il 15 dicembre 1988 con la sottoscrizione di un nuovo testo modificato, ma anche in questo caso la convenzione non è stata ratificata a causa di problemi di prestigio nazionale legati alla lingua cui dovrebbe essere redatta la domanda di brevetto. Oggi è stata messa in dubbio anche la necessità di un titolo brevettuale unitario, da valutare in relazione ai costi e alla flessiblilità del già collaudato Brevetto Europeo.

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Il PCT (Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti) è un trattato gestito dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o World Intellectual Property Organization, WIPO) con lo scopo di offrire una procedura unica per ottenere un brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985.

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La procedura PCT ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli stati designati. Il PCT non elimina quindi la necessità di proseguire la procedura di rilascio in ogni singolo stato, ma ne facilita la messa in opera, a mezzo di una domanda unica, ed il proseguimento.

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Ogni domanda internazionale è oggetto di una ricerca internazionale effettuata da un ufficio brevetti incaricato, che la svolge per conto dell'OMPI; nel caso dell'Italia l'ufficio competente è l'Ufficio Europeo dei brevetti.

Il risultato della ricerca è pubblicato in un rapporto di ricerca internazionale che riporta la lista dei documenti che potrebbero attaccare la brevettabilità del contenuto della domanda.

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La procedura PCT offre anche la possibilità di richiedere un esame internazionale preliminare da parte dell'autorità incaricata, ottenendone un parere sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni. Tale parere può dare maggiori informazioni sull'opportunità di continuare la procedura con buone possibilità di successo, ma esso non è vincolante per gli uffici nazionali che, indipendentemente, dovranno decidere sul rilascio del brevetto.

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Dal 2004 è stata introdotta la cosiddetta ISO (International Search Opinion) cioè rapporto di ricerca ed opinione sulla brevettabilità della domanda internazionale.

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Furti di brevetti

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Dei furti di brevetti ai danni di inventori e geni è piena la storia dell'umanità. Le ultime avvisaglie di questa realtà, secondo la Microsoft, si trovano nella realizzazione di sistemi rilasciati sotto licenze Open Source come la GPL, LGPL, BSD e via dicendo.

 

In realtà questa tipologia di licenze permette ai proprietari di brevetti di identificare con maggiore facilità eventuali utilizzi non autorizzati a differenza di software coperti da licenze a codice sorgente chiuso che non permettono ai proprietari di brevetti di verificare con facilità se vi è stato un uso non autorizzato delle proprie idee.

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Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

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Esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).

Si distingue il marchio di fatto dal marchio registrato che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'UIMB (Uffico Italiano Marchi e Brevetti), gode di una protezione rafforzata marchio registrato. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

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Il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti:

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·    capacità distintiva: deve contraddistinguere un prodotto o un servizio differenziandolo da quello di altri;

·    novità estrinseca:non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi simili a quelli per cui si richiede la registrazione;

·    originalità: non può consistere in una denominazione generica o descrittiva di prodotti o servizi;

·    liceità: non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

·    Nullità e decadenza

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Il marchio è nullo:

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·    se manca di uno dei requisiti sopra elencati;

·    se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

·    Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

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Il marchio decade:

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·    per volgarizzazione, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;

·    per illiceità sopravvenuta cioè:

·    se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;

·    se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

·    per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

·    per non uso, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;

·    Il marchio registrato è un marchio protetto giuridicamente.

 

seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

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Marchio nazionale

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La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al solo territorio italiano.

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In Italia i marchi vengono registrati presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) - sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi - che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

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Marchio comunitario

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Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

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La registrazione avviene presso l'U.A.M.I. (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno).

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Marchio internazionale

 

I titolari di un marchio nazionale possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale. La registrazione si effettua presentando un'unica domanda in una sola lingua ed è valida in tutti i Paesi aderenti.

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Simboli

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In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchioserve solamente a ricordare che è stato registrato ma non aggiunge nessuna tutela.

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Al contrario la legge vieta l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato. Poiché un marchio non si considera registrato alla domanda di deposito ma solo dopo la concessione della registrazione, anche nel periodo di tempo che intercorre tra questi due momenti non è possibile apporre il simbolo ®. In attesa dell'effettiva registrazione però si può solo accostare al marchio la D di marchio depositato o il simbolo ™ (dall'inglese Trade Mark).

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Con proprietà intellettuale si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

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Tradizionalmente, la dicitura "proprietà intellettuale" indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell'attività creativa/inventiva umana come ad esempio le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali, il design, i marchi. Quindi, al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

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Nella dottrina giuridica più recente, tuttavia, sono stata avanzate alcune critiche al termine “proprietà intellettuale” poiché porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei (come opera dell'ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella relativa al beni materiali, ereditata dal diritto romano). Dunque si tende a parlare più opportunamente di “proprietà industriale”. Non a caso il nuovo assetto normativo di riferimento (cioè il Decreto Legislativo n. 30 del 2005) è stato intitolato “Codice della proprietà industriale”: testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi. Resta fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento è ancora la legge 633 del 1941 (con le successive e numerose modifiche). Dal punto di vista processuale, tuttavia c'è una assimilazione data dal costituirsi di Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. L'unificazione processuale composta una profonda assimilazione anche degli istituti di diritto sostanziale. Volendo poi aggiungere un ulteriore elemento di spunto, nel caso si voglia approfondire ulteriormente la dibattuta questione, si potrebbe notare che la distinzione fra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale" è molto meno usata all'estero di quanto lo sia in Italia, soprattutto nei paesi di lingua anglosassone, ma non solo, nei quali si tende spesso a far rientrare anche brevetti, modelli, marchi ed altre analoghe privative nell'alveo, per così dire, della "proprietà intellettuale".

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Crisi del concetto di proprietà intellettuale

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Molti autori contemporanei si sono occupati di una rivisitazione dei principi che sono a fondamento del sistema di proprietà intellettuale, sull'onda dell'innovazione tecnologica e digitale degli ultimi decenni. Fino a pochi anni fa, infatti, non era concepibile un opera dell'ingegno (ad esempio un romanzo) scollegata dal suo supporto fisico (cioè il libro cartaceo); con l'avvento della tecnologia digitale invece l'opera tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico. Ciò ovviamente ha sconquassato equilibri economici e giuridici che si erano stabilizzati ormai da secoli. Ma se il mondo della scienza giuridica (della sociologia e della filosofia del diritto) ha studiato con grande fascino questa rivoluzione, il mondo del diritto applicato (le leggi e la prassi contrattuale) ha cercato in tutti i modi di contrastare questa tendenza e di riaffermare con fermezza il modello tradizionale, radicato sull'inscindibilità fra opera e supporto materiale. Tuttavia, l'osservazione dell'attuale panorama delle comunicazioni e della circolazione di informazioni e di contenuti creativi dimostra l'ormai inarrestabilità del fenomeno.

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Studiosi e intellettuali di fama internazionale si sono da un lato fatti interpreti e portavoce di queste nuove istanze culturali e sociali, dall'altro lato hanno proposto modelli alternativi, che fungessero da spiraglio e paradigma innovativo. Il fenomeno più interessante in questo senso è quello che viene definito in senso ampio “copyleft”, ovvero un modello alternativo di gestione del diritti d'autore grazie al quale il detentore dei diritti, attraverso l'applicazione di specifiche licenze, concede una serie di libertà agli utenti dell'opera. Questo modello alternativo è nato e si è sviluppato principalmente nell'ambito informatico (con i movimenti Software libero e Open Source), ma negli ultimi anni si è esteso a tutto il mondo delle opere dell'ingegno (con i movimenti Creative Commons, OpenAccess, Opencontent etc.).

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L'OMPI / WIPO

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Un'organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (o WIPO in inglese, acronimo di 'World Intellectual Property Organization') si occupa della negoziazione di nuovi trattati sulla materia e è responsabile del registro internazionale dei brevetti.

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Con il termine antitrust si definisce in primo luogo il complesso delle norme giuridiche che sono poste a tutela della concorrenza sui mercati economici. Tale complesso normativo, detto anche Diritto antitrust o Diritto della concorrenza, appresta una tutela di carattere generale al bene primario della concorrenza inteso quale meccanismo concorrenziale, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare una posizione dominante.

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In secondo luogo, per estensione, viene definito "antitrust" anche l'organo o autorità che vigila sull'osservanza e il rispetto di tali norme, cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

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